Art. 1.
(Reintroduzione del reato di oltraggio nei confronti di alcune figure di pubblico ufficiale).

      1. Dopo l'articolo 340 del codice penale, è inserito il seguente:

      «Art. 340-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). - Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino ad un anno.
      La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telefonica o altro mezzo telematico o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale e a causa delle sue funzioni.
      La pena è aumentata, in misura non eccedente i due terzi, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, quando il fatto è commesso con violenza o minacce ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone.
      Le disposizioni del presente articolo si applicano ai pubblici ufficiali che, inquadrati nell'ordinamento dello Stato, esercitano una pubblica funzione giudiziaria, di tutela e di protezione civile e militare del cittadino e del territorio nazionale, con esclusione della figura di cui al secondo comma dell'articolo 357.
      Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto accaduto, previsto come reato, eccedendo con atti arbitrari il limite delle sue attribuzioni o abbia posto in essere comportamenti non consentiti dall'ordinamento giuridico. In tale caso trova applicazione la circostanza esimente prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288».

 

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